Anche il personale scolastico può usufruire di questa indennità: per cui operiamo una sintesi riepilogativa riguardo il Congedo Parentale Scuola.
Congedo Parentale Scuola: si tratta di un’indennità estremamente importante, sia per il comparto scolastico che per tutti gli altri, sia dipendenti pubblici che privati.
Possono richiederlo sia le madri lavoratrici che i padri lavoratori, anche se per periodi differenti.
Scopriamo qui di seguito tutte le informazioni utili relative alla fruizione di questa indennità per il Comparto Scuola.
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Il decreto legge del 13 marzo 2021, n.30 ha previsto un nuovo congedo parentale per i lavoratori dipendenti con figli affetti da Covid-19, per i seguenti casi:
Il nuovo congedo prevede un indennizzo del 50% ed è coperto da contribuzione figurativa.
La misura è riservata ai genitori lavoratori appartenenti al settore pubblico e privato, in modalità alternata tra loro (quindi, non negli stessi giorni), con figli conviventi minori di 14 anni o con disabilità grave, che non possono svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile.
Sono esclusi da questa misura i lavoratori autonomi e i genitori iscritti alla Gestione separata dell’INPS.
Partiamo con un punto generale: che cos’è questo tipo di congedo?
Il congedo parentale è un periodo di astensione facoltativo dal lavoro, concesso ai genitori per prendersi cura del bambino nei suoi primi anni di vita e soddisfare i suoi bisogni affettivi e relazionali.
Si tratta di un’istituzione disciplinata dal D.Lgs 151/2001, il Testo Unico sulla Maternità e Paternità, e, se si sceglie di avvalersene, questo verrà retribuito ma a condizioni differenti dal congedo obbligatorio.
Congedo Parentale per DAD: a questo link tutte le informazioni utili.
Il congedo parentale nella scuola può essere richiesto dal personale che lavora negli istituti, vale a dire docenti e personale ATA.
Anche i docenti con contratto a tempo determinato possono presentare richiesta per il congedo parentale: dunque, la normativa è la stessa che viene applicata per i docenti di ruolo.
I requisiti sono uguali a quelli relativi a tutti gli altri comparti, vale a dire:
Il congedo parentale è strutturato in maniera flessibile e si può erogare:
Per quest’ultima modalità di fruizione si intende che il periodo di astensione dal lavoro può essere diviso in mesi, giorni o ore (anche alternando) a seconda delle proprie esigenze.
Il periodo massimo è infatti di 11 mesi per ogni figlio. Ma attenzione: questa decorrenza temporale non riguarda il singolo membro della coppia coniugale.
Dunque gli 11 mesi sono la durata massima, e non per ogni singolo genitore.
Per esemplificare:
Ricordiamo infine che l’art. 12 del CCNL del 29.11.2007 del comparto scuola, al comma 6, espressamente dispone che i periodi di congedo parentale
“nel caso di fruizione continuativa comprendono anche gli eventuali giorni festivi che ricadono all’interno degli stessi. Tale modalità di computo trova applicazione anche nel caso di fruizione frazionata, ove i diversi periodi di assenza non siano intervallati dal ritorno al lavoro del lavoratore o della lavoratrice”.
Ovviamente il congedo per il personale è retribuito: ma attenzione. Per il personale degli istituti scolastici, infatti, la durata della retribuzione è limitata.
Infatti nel computo degli 11 mesi di congedo parentale di cui possono complessivamente fruire i genitori, solo 6 mesi sono retribuiti.
Per 6 mesi si intendono complessivamente retribuiti indipendentemente se li fruisce un solo genitore o se si arriva a 6 mesi sommando i periodi di congedo di entrambi i genitori.
Tutti gli altri periodi di congedo superiori ai 6 mesi (fino agli 11 mesi consentiti) non sono retribuiti.
I primi 30 giorni di congedo parentale sono interamente retribuiti (100%) se fruiti entro i 12 anni del bambino.
I restanti periodi sono così dilazionati:
Quindi, tirando le somme, il congedo risulta retribuito per tutti i 6 mesi solo nella fasce di età 0-6 anni.
La legge 24 dicembre 2012, n. 228, ha introdotto la possibilità di frazionare a ore il congedo parentale, rinviando tuttavia alla contrattazione collettiva di settore il compito di stabilire le modalità di fruizione del congedo su base oraria, nonché i criteri di calcolo della base oraria e l’equiparazione di un determinato monte ore alla singola giornata lavorativa.
Il congedo parentale può inoltre essere fruito anche in modalità oraria tenendo conto delle istruzioni dettate dall’Inps nella circolare 152/2015.
Vige la regola generale che non si possono superare i 10 mesi complessivi. Per quanto riguarda le modalità di fruizione del congedo, i criteri di calcolo della base oraria e il monte orario giornaliero bisogna fare riferimento al proprio CCNL (in questo caso ovviamente quello della Scuola).
Ciascun genitore può scegliere tra la fruizione giornaliera e quella oraria del congedo. La fruizione su base oraria è consentita in misura pari alla metà dell’orario medio giornaliero del periodo mensile immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha inizio il congedo parentale.
Tuttavia esistono dei limiti di cumulabilità per la fruizione di questo congedo nelle Scuole. Ad esempio se si utilizza il congedo a ore non si potrà allo stesso modo beneficiare:
Occorre infine aggiungere che per evitare accavallamenti di richieste occorre sempre e comunque l’accordo con il dirigente scolastico per la fruizione del congedo parentale a ore.
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Inoltre, si prevede il congedo anche in caso di supplenza. Infatti per il periodo di astensione obbligatoria per maternità, durante il periodo di nomina, spetta l’intero compenso mensile e anche le quote di salario accessorio fisse e ricorrenti in caso di ricovero ospedaliero e periodo di convalescenza post ricovero.
Il congedo parentale con le supplenze può essere richiesto solo dopo la presa di servizio, cioè dopo aver confermato il proprio rapporto di lavoro.
La richiesta del congedo parentale docente per il supplente temporaneo va fatta 15 giorni prima dall’astensione al lavoro all’ufficio di appartenenza con l’indicazione della durata.
La domanda si deve presentare all’INPS, attraverso i seguenti canali:
La domanda telematica va inoltrata prima dell’inizio del periodo di congedo richiesto. Qualora sia presentata dopo, saranno pagati solo i giorni di congedo successivi alla data di presentazione della domanda.
Al datore di lavoro o al committente la domanda di congedo va presentata nei termini previsti dalla legge o dal contratto.
Inoltre alla domanda telematica si può allegare documentazione utile per la definizione della domanda come ad esempio:
Ogni certificazione medico sanitaria richiesta per l’erogazione delle prestazioni economiche di congedo parentale dev’essere presentata in originale alla Struttura Inps competente, allo sportello oppure a mezzo raccomandata postale in busta chiusa.
Il personale deve necessariamente apporre sulla busta contenente la certificazione medico sanitaria:
A questo link potete scaricare il modulo per inoltrare la domanda.
Infine, con la Legge di Bilancio 2020 la normativa di riferimento per la fruizione del congedo di paternità è stata modificata a favore del padre lavoratore dipendente.
Infatti la nuova manovra, all’art. 42 comma 4, prevede un innalzamento del congedo di paternità obbligatorio dagli attuali 5 a 7 giorni da fruire entro 5 mesi dalla nascita del figlio.
L’Italia ha così deciso di adeguarsi ai canoni dell’Unione Europea e di portare a 7 giorni il congedo di paternità obbligatorio (di cui potranno usufruire tutti i lavoratori dipendenti che nel 2020 diventano padri o prendono in adozione/affidamento un figlio).
Maggiori informazioni a questo link.
Fonte: articolo di Giusy Pappalardo
I dipendenti della scuola non devono presentare domanda all’Inps ma al dirigente scolastico
Ma nella procedura c’è scritto che anche i dipendenti pubblici devono presentare la domanda all’INPS oltre che all’istituto in cui lavoranp
sono una mamma di un bambino di 9 anni ho firmato il contratto per una supplenza e so che mi pagheranno solo il primo mese e i restanti 5 no, però volevo sapere se i mesi senza retribuzione valgono ai fini del punteggio per il rinnovo delle graduatorie.
grazie
Salve , ho un contratto a tempo determinato nella scuola, ho bisogno di un mese di congedo parentale, quello che non mi è chiaro è: devo presentare un qualche certificato medico ? O solo richiesta al dirigente?
sono una mamma di un bambino di 7 anni ho firmato il contratto per una supplenza e so che mi pagheranno solo il primo mese e i restanti 5 no, però volevo sapere se i mesi senza retribuzione valgono ai fini del punteggio per il rinnovo delle graduatorie.
grazie
salve, ho fatto richiesta di congedo parentale per la prima volta a febbraio 2022 . mia figlia ha fatto 8 anni a maggio. Vorrei sapere se il primo mese mi spetta al 30 o 100%. Dalla segreteria continuano a dirmi che mi spetta al 30%. il sistema fa un calcolo in automatico. Esiste forse un limite di reddito anche per il primo mese come per i successivi 5 mesi?
grazie
Il primo mese ti spetta al 100%. Il problema è che sicuramente la tua segreteria una il portale ARGO per registrare la domanda e stampare il decreto. E il portale argo porta il pagamento 100%solo per bambini fini all’età di 6anni come prevedeva l’aran. Quindi devi far chiamare l’assistenza e far cambiare i parametri. Anche se a te non deve interessare. Perché quello che conta è la registrazione al sidi. E li va in automatico al 100%. I primi 30 giorni sono pagati al 100% fino ai 12 anni del bambino
Salve mi servirebbe un informazione o contratto fino a luglio e lavoro part-time martedì e mercoledì e fine alla fine contratto o preso congedo per questi giorni e il sabato e domenica lavoro in un bar il congedo preso e continuativo o spezzato dai giorni che lavoro presso al bar grazie
Salve a settembre ho la possibilità di prendere un incarico annuale come docente e mio figlio compirà sei anni … quanto posso stare in congedo in totale …?
potreste dirmi i periodi spettanti considerando che ad oggi ho usufruito di zero giorni